domenica, 22 Dicembre 2024
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Virus/Mutui casa, tutte le risposte sul salvagente del fondo

Domande & Risposte

Ammessi fino a tre mesi di rate già scadute e non pagate. È questo uno dei chiarimenti legati al funzionamento del Fondo per la sospensione delle rate dei mutui esteso a una platea più ampia a causa dell’emergenza coronavirus

di Michela Finizio e Raffaele Lungarella


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(age fotostock / AGF)

3′ di lettura

Quali sono i requisiti per accedere alla misura di sostegno alle famiglie?
Per capire se si rientra tra i potenziali beneficiari della sospensione dei mutui prima casa, è bene accertarsi di avere un Isee non superiore a 30.000 euro. Inoltre, è necessario che il mutuo sia in ammortamento da almeno un anno e che l’abitazione, oltre ad essere prima casa, non sia catastalmente classificata di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9).

Come funziona la sospensione delle rate e che effetti ha sul piano di ammortamento del mutuo?
L’interruzione allunga la durata del mutuo per il numero di mesi dell’intervento del fondo, fino a un massimo di 18 mesi, anche non consecutivi. Una volta conclusa la sospensione si riprende il pagamento delle rate in base al piano di ammortamento iniziale. Nei mesi di sospensione il Fondo Consap rimborsa alla banca solo la parte degli interessi calcolati sulla base di tassi di riferimento (Irs o Euribor) ma non quella dovuta allo spread applicato, che sarà pagata dal mutuatario.

Il titolare di un mutuo che ha già beneficiato della sospensione delle rate per meno di 18 mesi (per iniziative di autoregolamentazione o di legge, come il Piano Famiglie ABI, il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, le sospensioni per eventi calamitosi, eccetera) può chiedere una nuova sospensione del pagamento per le ulteriori mensilità fino a raggiungere il limite massimo complessivo di sospensione di 18 mesi. A tal fine, il mutuatario deve riprendere il piano di ammortamento, ossia pagare almeno una rata, prima di poter procedere alla richiesta di sospensione al Fondo?
L’articolo 2, comma 476-bis, lettera c) della legge 244/2007, stabilisce che alla fine di un periodo di sospensione inferiore ai 18 mesi è possibile, se ci sono tutti i requisiti e le condizioni, presentare richiesta di sospensione al Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, senza soluzione di continuità, purché nei limiti dei 18 mesi complessivi. Pertanto non va prevista la ripresa del piano di ammortamento.

Al momento della richiesta di sospensione e nel caso il mutuatario presenti rate scadute e non pagate entro il 90° giorno, tali rate rientreranno nel periodo di sospensione?
L’articolo 2, comma 477, lettera a della legge 244/2007 prevede l’esclusione dalla richiesta di sospensione dei mutui che, al momento della della domanda, presentano ritardi nei pagamenti superiori a 90 giorni consecutivi. Il richiedente può presentare richiesta anche in presenza di rate scadute e non pagate entro il 90° giorno, che saranno incluse nel periodo di sospensione. Dallo stop su tali rate non maturano interessi di mora.

Quali sono i tempi di attivazione della sospensione del piano di ammortamento?
In continuità con le procedure previste dalla precedente disciplina attuativa del Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa, la sospensione viene attivata entro 30 giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Banca comunica al richiedente l’accettazione di Consap. Tale comunicazione,a meno che il richiedente sia irrintracciabile, deve avvenire entro cinque giorni dall’accettazione di Consap. Nel caso di mutui cartolarizzati o oggetto di obbligazioni bancarie garantite ex lege 130/1999, la sospensione è attivata non oltre il 45° giorno lavorativo successivo alla comunicazione al richiedente.

Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore

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