Si torna a parlare della superficie disperdente, di vani non riscaldati e come valutare questi in caso di Superbonus. È recente il chiarimento di Enea che ribadisce l’impossibilità di incentivare attraverso la super agevolazione le spese sostenute per isolare le superfici esterne del vano scala non riscaldato.
Ma prima di capire quali altre agevolazioni possono essere applicate in questi casi, è bene riprendere la definizione di superficie disperdente, così come citato dall’articolo 2 del Dm 26 giugno 2015, ovvero si tratta della superficie S che delimita il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno, ad ambienti a diversa temperatura o ambienti non dotati di impianto di climatizzazione.
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Partendo dalla superficie disperdente, per usufruire dell’agevolazione nel caso degli interventi trainanti, con l’articolo n. 119 del Dl 34/2020 comma 1, lettera a) viene espressamente precisato di operare sulle superfici che abbiano un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Ciò vale anche per gli interventi trainati sull’involucro previsti da articolo 14 del Dl 63/2013.
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Non rientrando nel Superbonus l’isolamento di vani scala non riscaldati è agevolabile attraverso altri incentivi applicabili agli edifici esistenti come il bonus 50% ristrutturazioni o il bonus facciate.
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Vano scala non riscaldato: valgono le regole dei vani non riscaldati
Restano però alcuni dubbi sulla non applicabilità del Superbonus per interventi di questo tipo.
In questo caso, va preso in considerazione il fatto che realizzare la coibentazione della superficie esterna di una zona non riscaldata potrebbe incidere sulla riduzione dei fabbisogni energetici e quindi portare ad un miglioramento della prestazione energetica complessiva dell’edificio.
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Pertanto, un intervento di questo tipo potrebbe determinare il doppio salto di classe energetica, come fare in questo caso?
Enea attraverso Virgilio, risponde che l’isolamento termico dell’involucro opaco, sia come intervento “trainante” (art. 119, c. 1) sia come “trainato” (art. 119, c.2), è ammissibile al superbonus soltanto se interessa i componenti che delimitano il volume riscaldato rispetto all’esterno, al terreno o a vani non riscaldati.
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Per esempio, nella realizzazione di un “cappotto termico”, non si può usufruire del Superbonus per isolare la parete esterna di un vano non riscaldato.
In base alle modifiche apportate all’art. 119 dalla Legge di bilancio per il 2021 (L. 178/2020), gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. Sull’argomento si attendono chiarimenti ministeriali. Ne abbiamo parlato meglio in questi articoli:
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>> La coibentazione tetto è intervento trainato Superbonus
Anche nel caso degli infissi, è agevolabile soltanto la sostituzione di quelli che delimitano il volume riscaldato rispetto all’esterno o a spazi non riscaldati, ma bisogna fare attenzione alle dimensioni come abbiamo spiegato in questo articolo.
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Articolo pubblicato da ediltecnico.it