La notizia, del raggiunto accordo per le vaccinazioni Covid-19 da effettuare sul posto di lavoro, è stata comunicata attraverso l’account Twitter ufficiale del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando.
Il Ministro ha dichiarato: “Raggiunto l’accordo per definire le modalità attraverso le quali i lavoratori, gli imprenditori e i titolari di impresa potranno vaccinarsi sui luoghi di lavoro. Un lavoro collettivo fatto con le forze sociali, i sindacati, le associazioni datoriali, l’INAIL, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Commissariato che si occupa dell’emergenza Covid-19. Le imprese potranno, attraverso una serie di regole e percorsi, rendersi disponibili per diventare luogo e punto di vaccinazione. Lo potranno fare le più piccole mettendosi insieme, le più grandi utilizzando i medici del lavoro presenti all’interno delle strutture. Si potranno utilizzare anche gli ambulatori dell’INAIL per quelle realtà che non hanno spazi a disposizione. È un’opportunità e un passo in più verso la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori.”
Il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” affianca l’aggiornamento del “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, entrambi sottoscritti il 6 aprile 2021.
Vediamo nel dettaglio come avverrà la somministrazione dei vaccini sui luoghi di lavoro e quali sono le novità introdotte dal nuovo protocollo sicurezza anti-Covid19.
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Vaccinazioni Covid-19 sui luoghi di lavoro: come avverrà la somministrazione?
Il documento, protocollo vaccini luoghi di lavoro, fissa i requisiti minimi per effettuare la campagna vaccinale in azienda, che partirà con la sufficiente disponibilità di nuove dosi di vaccini.
Il protocollo è stabilito su un quadro di principi comuni a livello nazionale: le adesioni dei lavoratori avvengono su base volontaria.
La somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei.
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I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente, o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’INAIL (in tal caso gli oneri restano a carico dell’Istituto).
Il lavoratore sarà considerato in servizio anche nel tempo necessario alla vaccinazione, se eseguita in orario di lavoro.
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Nuovo protocollo sicurezza anti Covid-19: cosa cambia?
DL – RSPP – RLS/RLST – MC
Nel nuovo documento aggiornato si fa specifico riferimento alla collaborazione tra datore di lavoro, Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione (RSPP), Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) e medico competente (MC) nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Mascherine chirurgiche
In corrispondenza della sezione INFORMAZIONE del protocollo generale sicurezza anti Covid-19, viene specificato che il riferimento all’uso della mascherina chirurgica, all’interno del testo, viene fatto salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia.
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Trasferte e lavoro agile da remoto
La ripresa delle trasferte, inizialmente sospese, prevede la comune collaborazione tra il medico competente e RSPP in base alla tipologia dell’azienda e all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
Tuttavia si legge nel documento che il lavoro agile e da remoto continua ad essere favorito, anche nella fase di progressiva ripresa delle attività, in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione. In questo caso il datore di lavoro deve garantire adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
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Attività formative
Resta valida la sospensione di tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente.
Mentre sono consentiti in presenza, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio previste dal “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.
È comunque possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Visite mediche del lavoro e ruolo del medico competente
Il protocollo specifica che la sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche e previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.
Sempre il medico è individuato come riferimento per la tutela dei lavoratori fragili, attuando una sorveglianza sanitaria eccezionale.
Si legge nel nuovo protocollo anti Covid-19, anche che il medico competente potrà suggerire alle aziende testing e screening che ritiene utili per contenere la diffusione del virus e tutelare la salute dei lavoratori e sarà il punto di riferimento, nel caso di personale risultato positivo al virus, della collaborazione con l’Autorità sanitaria per il tracciamento degli eventuali «contatti stretti».
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Tamponi
In caso di assenza da lavoro causata da infezione da virus SARS -CoV-2, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
Per gli asintomatici il riscontro negativo deve verificarsi dopo almeno 10 giorni dalla comparsa della positività mentre, in caso di positivi sintomatici, è necessario che il tampone sia effettuato dopo almeno tre giorni senza sintomi e 10 giorni di isolamento, in riferimento alla circolare del Ministero della Salute 12 ottobre 2020.
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Articolo pubblicato da ediltecnico.it