La casa familiare rappresenta spesso uno degli aspetti più delicati nella gestione della separazione coniugale, poiché costituisce non solo un bene patrimoniale ma anche il luogo simbolico e materiale in cui si è svolta la vita familiare.
La normativa e la giurisprudenza italiane hanno sviluppato strumenti volti a garantire il giusto equilibrio tra i diritti patrimoniali dei coniugi e le esigenze di tutela dei figli.
Assegnazione della casa familiare
L’articolo 337-sexies del Codice Civile stabilisce che l’assegnazione della casa familiare, in caso di separazione o divorzio, deve essere orientata al prioritario interesse dei figli.
Qualora la coppia abbia figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti, la casa viene solitamente assegnata al genitore affidatario o collocatario prevalente.
Tale diritto di assegnazione ha natura di diritto personale di godimento e non incide sulla proprietà del bene, che rimane al titolare del diritto reale.
Proprietà della casa familiare
Nel caso in cui la casa sia di proprietà esclusiva di uno dei coniugi, l’assegnazione al genitore collocatario dei figli non altera la titolarità del bene.
Tuttavia, il coniuge proprietario non può disporne liberamente (ad esempio, vendendolo o locandolo) fino a quando permane il diritto di assegnazione, salvo consenso del giudice o del coniuge assegnatario.
In caso di vendita del bene, l’acquirente subentra con il medesimo vincolo, salvo diversa disposizione del giudice.
Questioni controverse e giurisprudenza attuale
Recenti pronunce giurisprudenziali hanno chiarito alcuni aspetti controversi. Tra queste, la Cassazione ha ribadito che il diritto di assegnazione della casa familiare non è opponibile a terzi se non trascritto nei pubblici registri.
Inoltre, in assenza di figli, la casa familiare non è soggetta ad assegnazione automatica e viene trattata come un normale bene patrimoniale, da dividere secondo il regime patrimoniale scelto dai coniugi (comunione o separazione dei beni).
La casa in locazione
Se la casa familiare è in locazione, il contratto può essere trasferito al coniuge assegnatario, purché il locatore venga informato.
Anche in questo caso, il trasferimento è volto a garantire la stabilità dell’ambiente domestico per i figli.
Conclusioni
La casa familiare, quale fulcro della vita familiare, è oggetto di una disciplina specifica volta a contemperare il diritto di proprietà con le esigenze di tutela del nucleo più vulnerabile della famiglia, in particolare i figli.
Tuttavia, resta cruciale che le parti coinvolte agiscano in buona fede, trovando soluzioni che minimizzino i conflitti.
La consulenza legale mirata è essenziale per gestire in modo corretto i risvolti patrimoniali e abitativi connessi alla separazione.
Avv. Maria Pia Capozza
Area Legale Confabitare Roma