Il chiarimento arriva dalla Commissione di Monitoraggio Sismabonus del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che pubblica la seconda raccolta, datata marzo 2021, di quesiti risolti. La prima raccolta era stata pubblicata ad ottobre 2020.
Sono quattro i quesiti oggetto di analisi:
- interventi di riparazione o locali;
- obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e compilazione delle asseverazioni;
- asseverazioni sismabonus pratiche non ricadenti nelle agevolazioni legge 77/2020;
- interventi di demolizione e ricostruzione (bonus acquisti).
Ci soffermiamo in particolare, in questo articolo, sul quesito n.1, attraverso il quale viene chiesto se gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018 (NTC), sono ammessi al Superbonus.
Vediamo nel dettaglio quale è stata la risposta fornita dalla Commissione CSLP Sismabonus.
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Interventi di riparazione o locali secondo le NTC 2018
La commissione risponde al quesito: gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018 (NTC) rientrano tra quelli ammessi al Superbonus?
Ricordiamo la definizione data dalle NTC 2018 sugli interventi di riparazione o locali, ovvero si tratta di quegli interventi che interessano singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.
Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
- ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
- migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
- impedire meccanismi di collasso locale;
- modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
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Nelle NTC 2018 viene anche precisato che il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.
Ma torniamo alla risposta della Commissione CSLP.
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Super Sismabonus: la risposta della Commissione
Intervenire sugli edifici per renderli sismicamente più sicuri deve essere un obiettivo primario, favorendo il più possibile una diffusa prevenzione del rischio sismico.
Una premessa così riassumibile, quella che si legge nella risposta al quesito, nella quale viene ricordato anche il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, che ha previsto l’opzione “nessun salto di classe” e favorendo l’applicabilità dei benefici fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella “riduzione del rischio” senza traguardi prestazionali obbligatori.
Alla luce di quanto, per la Commissione gli “interventi di riparazione o locali” rientrano a pieno titolo tra quelli previsti al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020.
Nella risposta viene precisato che le prime tre delle quattro finalità previste dalle NTC 2018 (elencate al paragrafo precedente) sono sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l’obiettivo del sismabonus, mentre la quarta non persegue la riduzione del rischio, quindi non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali.
Per capire nello specifico quali sono gli interventi ammessi al Super Sismabonus e che rientrano nelle prime tre finalità, tornano utili i chiarimenti presenti nella Circolare NTC 2018 al punto C8.4.1.
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Gli interventi di riparazione o locali ammessi al Super Sismabonus
Per la Commissione CSLP sono di certo ammessi al Super Sismabonus:
- interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Per la Commissione resta primario l’obbligo già richiamato dalle NTC 2018 di non ridurre “le condizioni di sicurezza preesistenti” e purché detti interventi siano chiaramente ispirati ai p.ti 8.4.1 delle NTC 2018.
>Scarica il pdf prima raccolta quesiti Sismabonus Commissione CSLP<
>Scarica il pdf seconda raccolta quesiti Sismabonus Commissione CSLP<
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Foto:iStock/ilbusca
Articolo pubblicato da ediltecnico.it