domenica, 22 Dicembre 2024
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Scadenza Superbonus diversa per edifici unifamiliari e condomini

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Sembra sempre più difficile trovare punti fermi su cui poggiare i piedi in merito all’applicazione delle maxi agevolazioni di quest’anno. Per questo è il caso di fare il punto su: Superbonus, rebus fine lavori per usufruire della detrazione. Finora se ne sono dette tante sulla possibilità di estendere l’agevolazione fiscale fino alla fine del 2023, e finalmente si è giunti a un punto fermo.

Il governo ha messo nero su bianco una proroga fino alla fine del 2022 per i condomini e per i privati più avanti con i lavori. Le novità sono nel testo del decreto legge che accompagna il PNRR, il decreto del cosiddetto “Fondone” che indica la ripartizione in dettaglio delle risorge aggiuntive del Piano. Nel testo, in vigore dall’8 maggio scorso, cambiano le scadenze.

Qui le riportiamo punto per punto, in più trovi il pdf a fine articolo con il nuovo testo che modifica l’art. 3bis e 8bis dell’art. 119 dl Rilancio (>>> modifiche decreto FONDONE).

>> Tetti spesa Superbonus, come si calcolano le pertinenze distintamente accatastate <<

Scadenza Superbonus diversa per edifici unifamiliari e condomini

Il testo in vigore

I termini per l’applicazione del Superbonus sono stati rivisti da ultimo con la legge di bilancio per il 2021. Al momento sono previste scadenze diversificate per:
– immobili unifamiliari,
– condomini,
– immobili di edilizia residenziale pubblica (IACP e enti analoghi).

Per le villette, e comunque per gli edifici unifamiliari il termine per il fine lavori è il più breve. Secondo l’art. 119 del decreto Rilancio, infatti, la detrazione del 110% si applica per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.

Per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Invece per gli interventi effettuati sugli IACP (edifici di edilizia residenziale pubblica) per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023. 

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Le modifiche apportate dal decreto Fondone

Sono state messe nero su bianco nuove scadenze nel testo del decreto per il riparto dei 30,6 miliardi del fondo complementare al PNRR.

Quando i privati possono aver sei mesi in più

Le novità sono contenute nei nuovi commi 3-bis e 8-bis introdotti dal decreto Fondone. Per quel che riguarda i lavori effettuati dai privati su edifici con più unità immobiliari fino a quattro, il termine per il fine lavori viene prolungati di sei mesi a patto che i lavori siano già a buon punto. Se infatti alla data del 30 giugno 2022 saranno eseguiti lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetterà anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

Edifici unifamiliari

Per gli edifici unifamiliari non è prevista nessuna proroga.

Leggi anche: Cappotto termico in condominio: come si ripartiscono le spese?

Le nuove date per condomini e case popolari

Per i condomìni, invece si indica che la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a prescindere dallo stato di avanzamento dei lavori al 30 giugno.

Ulteriori sei mesi invece per le case popolari. La scadenza, infatti viene spostata al 31 dicembre 2023 a patto che data del 30 giugno 2023 abbiano raggiunto il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

>>> Conosci le missioni del PNRR legate a Superbonus e edilizia? Le spieghiamo qui

Proroga legata al monitoraggio degli interventi

Non c’è dunque nel testo nessuna proroga generalizzata come quella invece richiesta a gran voce da tutta la filiera interessata ai lavori per avere certezze operative. Nel decreto si legge invece che gli eventuali minori oneri previsti rilevati dal monitoraggio degli effetti dell’agevolazione “sono vincolati alla proroga del termine della fruizione della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti legislativi”.

Quindi se a conti fatti i lavori comporteranno un minor costo per lo Stato rispetto a quanto inizialmente ipotizzato la proroga ci sarà. Se invece la misura va bene e i lavori cominciano a tirare la proroga a fine 2023 generalizzata per tutti è esclusa. Non è però ancora possibile sapere quando sarà effettuato il monitoraggio. La data più probabile, a questo punto, sembrerebbe quella indicata dallo stesso premier Draghi in Parlamento, ossia la fine dell’anno, in occasione della messa a punto della legge di Bilancio per il 2022, ma sul Superbonus, l’abbiamo visto già tante volte, le cose continuano a cambiare da un giorno all’altro.

Leggi anche: Bonus ristrutturazioni per pavimenti esterni: ecco quando

Testo decreto Fondone (modifiche dl Rilancio)

Ecco la sezione di testo del nuovo decreto Fondone che include gli articoli 3bis e 8bis modificati (art. 119 dl Rilancio).

>>>> Testo nuove scadenze Superbonus – decreto Fondone

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Foto: iStock/mikkelwilliam

Articolo pubblicato da ediltecnico.it

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