Per definizione il pergolato viene determinato dalla struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Non sono ammesse coperture impermeabili.
Ma una pergola per come è costituita permette di chiudere in maniera parziale delle facciate? Inoltre, l’intervento rientra nel Bonus Verde o in altre agevolazioni fiscali? Vediamolo nel dettaglio.
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Pergole: impatto urbanistico della chiusura parziale
(In diretta con l’esperto del Sole 24 ore 10/ 05/ 2021)
“Ho una pergola regolarmente autorizzata. Posso installare delle finestre scorrevoli sul perimetro, senza toccare la parte superiore che rimarrà aperta e sormontata da un telo o da un rampicante?”
Sulla base della giurisprudenza amministrativa più recente, il pergolato è costituito per sua natura da una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte superiore, e realizzata al fine di adornare terrazze e giardini fornendo un sostegno a piante rampicanti (Consiglio di Stato, VI sezione sentenza 306 del 25 gennaio 2017). La chiusura su tre lati prospettata nel caso in esame fa venire meno alla sua natura e comporta quindi la trasformazione in un locale che ha un impatto da un punto di vista urbanistico, con un nuovo volume e una nuova destinazione.
L’intervento costituisce quindi un ampliamento del fabbricato cui accede, qualificabile come ristrutturazione edilizia (in questo caso si veda anche la sentenza 1268 del Tar Lombardia, Milano sezione II, del 1 luglio 2020). Per questo motivo la risposta alla domanda è che non è possibile installare delle finestre scorrevoli sul perimetro.
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Bonus verde: condizioni per agevolare il pergolato
(In diretta con l’esperto del Sole 24 ore 10/ 05/ 2021)
“La fornitura e il montaggio di un pergolato in legno, realizzato a supporto di una copertura verde, rientra nel bonus omonimo? In caso negativo, si potrebbe fruire della detrazione del 50% per le ristrutturazioni?”
L’intervento descritto nel quesito può ricadere nel bonus verde (articolo 1, commi da 12 a 15 della legge 205/2017 di Bilancio per il 2018) a condizione che attenga alla sistemazione o alla risistemazione a verde di un’area esterna. La circolare 19/E/2020 precisa, infatti, che sono agevolabili attraverso il bonus verde non solo gli acquisti di piante o di altro materiale, ma anche le opere che si connettono alla realizzazione o al rinnovo delle aree verdi, compresa la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Se, invece, la struttura non è tanto funzionale al sostegno di una vera copertura a verde, quanto configurabile come un’opera edile in sè, è necessario verificarne in concreto le caratteristiche di costruzione. Infatti, la detrazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, ex articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, può applicarsi a lavori di manutenzione straordinaria, anche se tra questi non vanno compresi gli interventi che non rappresentano un mero ripristino delle strutture preesistenti e che comportano un aumento di volumi o di superfici utili.
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Foto: iStock/krblokhin
Articolo pubblicato da ediltecnico.it