Il Consiglio Nazionale Architetti CNAPPC ha recentemente approvato la modifica all’articolo 9 del Codice Deontologico, quello che riguarda l’aggiornamento professionale. Il nuovo regolamento, che stabilisce nuove sanzioni per gli architetti che non acquisiscono i richiesti crediti formativi professionali CFP, entrerà in vigore a partire dal 30 aprile 2021.
La modifica dell’articolo 9 del Codice Deontologico è l’esito di un lungo confronto tra i gruppi operativi Deontologia e Formazione, in Delegazione Consultiva, in Conferenza degli Ordini e in Consiglio Nazionale. L’obiettivo di questo processo partecipato è stato quello di elaborare una revisione condivisa dei contenuti dell’articolo, al fine di rivedere le sanzioni disciplinari nell’ambito delle mancanze connesse all’aggiornamento professionale continuo, obbligo di ogni professionista iscritto all’Ordine.
Le nuove sanzioni disciplinari per architetti inadempienti
Riportiamo a fondo articolo il confronto diretto tra il testo vigente e quello modificato, in vigore dal prossimo 30 aprile. In sintesi, le nuove sanzioni disciplinari per gli archietti inadempienti sono:
- Avvertimento nel caso di mancata acquisizione fino ad un massimo di 6 CFP;
- Censura nel caso di mancata acquisizione compresa tra 7 e 18 CFP;
- Sospensione di 15 giorni nel caso di mancata acquisizione compresa tra 19 e 24 CFP;
- Sospensione di 25 giorni nel caso di mancata acquisizione compresa tra 25 e 36 CFP;
- Sospensione di 40 giorni nel caso di mancata acquisizione pari o superiore a 37 CFP.
Nel caso in cui l’iscritto inadempiente agli obblighi formativi non provveda a recuperare i CFP mancanti nel triennio successivo, il Collegio di Disciplina potrà valutare un aggravio della sanzione.
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Censura e sospensione, in cosa consistono
Ma nella pratica in cosa consistono queste sanzioni disciplinari? Lo ricordiamo. La censura consiste in una nota formale di biasimo comunicata dal Presidente del Collegio di Disciplina, e notificata a mezzo dell’ufficiale giudiziario, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate.
La sospensione comporta invece la vera e propria sospensione dall’esercizio della professione di architetto: in quel periodo di tempo non sarà quindi possibile esercitare la professione, e avverrà anche la contestuale cancellazione temporanea da Inarcassa, con conseguenze quindi anche dal punto di vista previdenziale (l’iscritto perde temporaneamente i requisiti di iscrivibilità come previsto dall’art. 7dello Statuto di Inarcassa).
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Immagine: iStock/fizkes
Articolo pubblicato da ediltecnico.it