L’esistenza di una clausola arbitrale non priva il Giudice ordinario del potere di emettere i provvedimenti immediati (rilascio ex art. 665 c.p.c o convalida sussistendone i presupposti) ma lo obbliga, in caso di mutamento del rito, una volta chiusa la fase sommaria, a declinare con sentenza la propria competenza, dichiarando sussistente per il merito quella arbitrale, incombendo poi alle parti di attivarsi per l’effettivo svolgimento del relativo giudizio (Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 1995, n. 7127; conforme, Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 1991, n. 387; in motivazione Cass. sent. n. 10127 del 3.2.2017; per il merito Trib. Piacenza sentenza n. 166 del 21.2.2018).
Avv. Federico Bocchini
Centro Studi Confabitare – Delegazione di Roma