Le novità introdotte con l’emergenza coronavirus
Il Fondo finora ha concesso la sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di queste situazioni di temporanea difficoltà: cessazione del rapporto di lavoro (subordinato, parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, a tempo determinato o indeterminato), morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per ceneto. Finora il fondo ha accolto 42.394 domande per un controvalore di 51,5 milioni di euro.
Il Dl 9/2020 (articolo 26) con le prime misure di sostegno a imprese e famiglie in difficoltà a causa del coronavirus, ha esteso la misura anche alle ipotesi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Con la chiusura delle attività commerciali e professionali in conseguenza dell’epidemia di coronavirus è plausibile ritenere che molte partite Iva si possano trovare in difficoltà. Per questo motivo l’articolo 54 del Dl «cura Italia»si propone di ammetterle per nove mesi (cioè fino al 18 dicembre 2020) ai benefici del Fondo. Basterà dimostrare di aver subito un apprezzabile calo nel fatturato delle propria attività.
La documentazione necessaria per accedere ai benefici
Non servirà l’Isee per accedere al fondo, visto la sua difficoltà a “misurare” la situazione recente del nucleo familiare. Probabilmente basterà un’autocertificazione per le partite Iva che dovranno dichiarare di aver registrato (sulla base delle dichiarazioni Iva) in untrimestre (o in un minor lasso di tempo) successivo al 21 febbraio 2020 un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato risalente all’ultimo trimestre 2019, a causa delle restrizioni operate per contenere l’emergenza da coronavirus. Da Consap fanno sapere che, anche su questo punto, il ministero dovrà fornire chiarimenti perché non è chiaro quale debba essere il periodo di confronto se si prende in esame un lasso di tempo inferiore al trimestre.
Per quanto riguarda, invece, chi ha subìto una riduzione dell’orario di lavoro o la sospensione dall’attività è atteso un decreto attuativo di natura non regolamentare del Mef che dovrà “modulare” la durata della sospensionee specificare la documentazione richiesta, da presentare a corredo della domanda. Il modulo e la piattaforma informatica andranno adeguate alle nuove direttive. A certificare la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro servirà in entrambe i casi un attestato del datore. Non dovrebbe essere difficile superare lo scetticismo iniziale nel rilasciare la documentazione necessaria a circoscrivere la durata di queste situazioni, anche perché la sospensione (o riduzione) potrà sempre essere prorogata.
Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore