Coibentazione del tetto e Superbonus: come regolarsi il problema dell’intervento sulla copertura ai fini della possibilità di ottenere la detrazione del 110%? E’ sempre e solo un intervento trainato? E se non si raggiunge la superficie minima richiesta?
Il problema com’è noto è tra quelli molto dibattuti.
Inizialmente, infatti, l’Agenzia delle entrate , con la circolare 24/2020, aveva espressamente escluso la possibilità che l’intervento di coibentazione del tetto fosse agevolato con la detrazione maggiorata in caso di sottotetto non riscaldato.
Un’interpretazione eccessivamente restrittiva che è stata smentita dal Parlamento che ha introdotto la possibilità di considerare trainante l’intervento sul tetto, ancorché non a copertura di locali riscaldati, in tutti i casi fosse ricompreso tra quello di coibentazione dell’edificio e fosse riferito ad una superficie complessivamente maggiore del 25% della superficie disperdente lorda.
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Ma che fare, allora, se non si intende intervenire anche sulle pareti del fabbricato e la la coibentazione del tetto non raggiunge il requisito richiesto?
È possibile in questo caso far rientrare la coibentazione del tetto tra gli interventi trainati? Ebbene si, è possibile, a patto che il sottotetto sia riscaldato.
Il chiarimento definitivo con la risposta 250 del 14 aprile 2021 con la quale l’Agenzia delle entrate ha messo nero su bianco le condizioni richieste e l’ammontare di spesa agevolabile.
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Coibentazione tetto superbonus: il quesito
L’Agenzia ha risposto al quesito posto da una ONLUS proprietaria di due edifici sui quali ha programmato un intervento di riqualificazione dal punto di vista energetico per il quale intende usufruire del Superbonus.
Come intervento trainante la ONLUS prevede la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, mentre tra gli interventi trainati inserisce anche la coibentazione del tetto.
È corretto questo ragionamento, ed è possibile usufruire così della detrazione maggiorata? Vediamo di seguito la risposta dell’AdE.
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Coibentazione tetto superbonus tra gli interventi trainati
Ebbene, chiarito l’agenzia, è possibile far rientrare l’intervento su tetto tra quelli trainati, a patto che il sottotetto sia riscaldato.
Nel testo si legge infatti che gli interventi di coibentazione della copertura rientrano tra gli interventi trainati di cui all’articolo 14 del dl 63/ 2013 che, ai sensi del comma 2 del citato articolo 119 del decreto rilancio danno diritto al Superbonus.
Tali interventi, in particolare, “sono riconducibili all’articolo 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006”. In base alla norma citata si tratta dunque degli interventi che riguardano “strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi”, ammessi all’agevolazione a patto che, come prevedono le norme sull’Ecobonus, le strutture sulle quali si interviene siano a delimitare un vano o una superficie riscaldata.
L’ammontare massimo della detrazione riconosciuta dal comma 345 per questi lavori è pari a 60.000 euro.
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Il tetto di spesa
Nel caso del Superbonus, però, ricorda ancora l’Agenzia, occorre fare riferimento a quanto indicato nella circolare 30/2020. Qui è stato precisato che nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare l’ammontare massimo di spesa occorre dividere la detrazione massima per l’aliquota del 110% espressa in termini assoluti cioè: detrazione massima diviso 1,1.
Per la coibentazione del tetto come intervento trainato, dunque, l’importo massimo di spesa detraibile sarà pari a 54.545 euro.
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Il riepilogo delle condizioni
Quindi alla luce di quest’ultimo chiarimento l’Agenzia delle entrate, si conferma il fatto che il Superbonus energetico non è una sorta di ecobonus ” rafforzato” ma un’agevolazione che segue delle regole diverse che puntano alla riqualificazione complessiva dell’edificio a prescindere dal fatto che si intervenga o meno esclusivamente sulle superfici che delimitano interventi aree volumi riscaldati, nel caso in cui si tratti interventi trainanti da realizzarsi superficie disperdente lorda dell’edificio.
Nel caso in cui la detrazione del 110% venga invece richiesta come intervento trainato occorre rispettare le regole previste per l’ecobonus.
Di conseguenza:
- nell’ambito degli interventi trainanti ai fini del Superbonus rientra la coibentazione del tetto a prescindere dal fatto che il sottotetto sia o meno riscaldato, purchè l’intervento riguardi una superficie superiore al 25% di quella disperdente lorda;
- nell’ambito degli interventi trainati ai fini del Superbonus rientra la coibentazione del tetto nel caso in cui l’intervento riguardi una superficie inferiore rispetto al 25% della superficie disperdente lorda, ma esclusivamente nel caso in cui il tetto sia a copertura di vani riscaldati.
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Articolo pubblicato da ediltecnico.it