L’articolo 54-ter del Dl Cura Italia non chiarisce il ruolo degli ausiliari ed i singoli uffici giudiziari hanno fornito interpretazioni diverse
di Annarita D’Ambrosio
L’articolo 54-ter del Dl Cura Italia non chiarisce il ruolo degli ausiliari ed i singoli uffici giudiziari hanno fornito interpretazioni diverse
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Ruolo degli ausiliari, ambito di applicazione soprattutto in riferimento all’individuazione dell’abitazione principale, automatismo o meno della sospensione. Ci sono più aspetti da chiarire dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Dl del 17 marzo 2020, n. 18 (il cosiddetto “Cura Italia”), che all’articolo 54-ter introduce una sospensione, per la durata di sei mesi, di ogni procedura esecutiva immobiliare.
Chiarimenti necessari sin dalla definizione stessa dell’immobile oggetto di pignoramento, sospeso per contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19: prima casa si legge nella rubrica dell’articolo 54-ter, abitazione principale nel testo dello stesso. Ci chiarisce il dossier parlamentare della legge di conversione che per «abitazione principale» si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis del Dpr 917 del 1986).
Ciò premesso, occorre svolgere però alcune riflessioni circa la concreta operatività della norma. Per essere efficace infatti la sospensione dovrebbe operare automaticamente, ma i tribunali hanno chiarito in sede interpretativa che è consigliabile comunque un’istanza di parte, che tuteli il debitore, un’instanza in cui gli ausiliari chiedano espressamente al giudice di sospendere la procedura esecutiva, dando atto anche che l’esecuzione ha ad oggetto l’abitazione principale.
Gli Uffici esecuzioni immobiliari hanno – da nord a sud – emesso note con criteri interpretativi e indicazioni operative, componendo però un puzzle non omogeneo del da farsi, soprattutto in relazione proprio al ruolo degli ausiliari.
Bari
Quanto ai meccanismi procedurali di attuazione della sospensione e di riattivazione del processo esecutivo sospeso, l’Ufficio giudiziario di Bari suggerisce agli esperti stimatori, ai professionisti delegati e ai custodi giudiziari (gli ausiliari appunto), di segnalare la sospensione in una nota da depositare nel fascicolo telematico dell’esecuzione. Tanto l’istanza della parte interessata, quanto la segnalazione dell’ausiliario della procedura non costituiscono comunque presupposto procedurale dell’effetto sospensivo, che discende direttamente dalla norma.
Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore