domenica, 22 Dicembre 2024
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Coronavirus, cosa si ferma e cosa va avanti nel condominio con il Dpcm del 22 marzo

IN CASA

Servizi essenziali assicurati in condominio durante il periodo peggiore della pandemia, sospese solo le attività edili

di Glauco Bisso e Saverio Fossati


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(AdobeStock)

3′ di lettura

Servizi essenziali assicurati in condominio durante il periodo peggiore della pandemia.
Sospese solo le attività di manutenzione delle imprese edili, come dice il nuovo Dpcm del 22 marzo 2020 . Quasi tutte le altre attività che interagiscono con l’edificio in condominio sono ricomprese nei codici Ateco dell’allegato n.1 che forniscono beni e servizi all’edificio. Il codice Ateco dell’amministratore di condominio non è, in effetti, compreso (si tratterebbe del 6.32.00).

Le attività
Così le imprese di pulizia e disinfestazione (ATECO 81.2), gli elettricisti e antennisti (43.2), le portinerie (97), i servizi postali e attività di corriere (53), banche ed assicurazioni, le attività legali e contabili (69), i servizi connessi ai sistemi di vigilanza, le riparazioni sia a computer e periferiche (95.11.00) ed ai telefoni (95.12.01) ed altre apparecchiature per le comunicazioni (95.12.09).

Preservate le attività delle utility (35). La delibera di ARERA del 17 marzo 2020 n. 75/2020/R/com aveva assicurato che fossero normalmente erogate le fornitura, anche nel caso di morosità, bloccando sospendendo la possibilità da parte dei gestori del distacco dei servizi, anche se l’obbligo al pagamento delle bollette alle scadenze permane.

In studio
Nessuna sospensione anche per le attività professionali: lo afferma a chiare lettere il Dpcm , al di là dell’elenco allegato con i codici Ateco delle attività “ammesse”, che evidentemente dovrà essere integrato per maggior rassicurazione delle persone (e una richiesta in questo senso è già stata fatta alla presidenza del Consiglio). Il codice Ateco 74 non riguarda gli amministratori di condominio ma si riferisce a una congerie di attività (molte delle quali assolutamente inessenziali) ma comunque l’allegato 1 ha lo scopo di indicare attività commerciali e d’impresa (non quelle professionali, il cui svolgimento è comunque lecito). Tuttavia il decreto è chiaro ed è al solo testo che va fatto riferimento in caso di problemi. Né avrebbe senso cambiare il modello di autocertificazione.

È evidente che occorre buonsenso: lavorare da casa è comunque la scelta giusta, da organizzare anche con i propri dipendenti, ma l’intervento urgente e improrogabile va realizzato in qualunque modo, anche recandosi in studio per coordinare, se è impossibile da remoto, gli interventi che fanno capo, questi sì, al codici Ateco previsti dall’ allegato 1 .

Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore

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