sabato, 21 Dicembre 2024
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Blocco degli sfratti ed effetti della sentenza 128/2021 della Corte Costituzionale

Con sentenza n. 128 del 22.6.2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la seconda proroga (dal 1 gennaio al 30 giugno 2021) della sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore (testo integrale della sentenza).

Quali sono gli effetti della sentenza n.128  del 22.6.2021?

 

  1. Illegittimità costituzionale della proroga della sospensione “fino al 30 giugno 2021”

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 13, comma 14, del D.L. 31/12/2020, n. 183, in quanto la stabilita proroga dell’art. 54-ter dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 viola gli artt. 3, comma 1, e 24, commi 1 e 2, della Costituzione.

La dichiarata incostituzionalità della seconda proroga comporta che la sospensione ex lege ai sensi dell’art. 54-ter D.L. n. 18 del 2020 deve ritenersi cessata al 31/12/2020 e, dunque, si pone il problema riguardante l’individuazione del dies a quo per la ripresa – mediante riassunzione – dei processi esecutivi sospesi.

Il debitore esecutato, ovvero il proprietario dell’appartamento, potrà subire l’esecuzione da parte del creditore (che spesso è rappresentato da una Banca).

  1. Motivazione della Corte Costituzionale

La Corte Costituzionale ribadisce che il diritto ex art. 24, primo comma, Cost. di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti comprenda anche l’esecuzione forzata, che è diretta a rendere effettiva l’attuazione del provvedimento del giudice.

La fase di esecuzione coattiva delle decisioni di giustizia, proprio in quanto componente intrinseca ed essenziale della funzione giurisdizionale, deve ritenersi costituzionalmente necessaria (sentenza n. 419 del 1995), stante che «il principio di effettività della tutela giurisdizionale […] rappresenta un connotato rilevante di ogni modello processuale» (sentenze n. 225 del 2018 e n. 304 del 2011).

È certo riservata alla discrezionalità del legislatore la conformazione degli istituti processuali, con il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della disciplina ma tale limite è valicato «ogniqualvolta emerga un’ingiustificabile compressione del diritto di agire».

La sospensione delle procedure esecutive deve costituire, pertanto, un evento eccezionale: «un intervento legislativo − che di fatto svuoti di contenuto i titoli esecutivi giudiziali conseguiti nei confronti di un soggetto debitore − può ritenersi giustificato da particolari esigenze transitorie qualora […] siffatto svuotamento sia limitato ad un ristretto periodo temporale».

Deve sussistere un ragionevole bilanciamento tra i valori costituzionali in conflitto e, in questo caso, viene in rilievo il diritto all’abitazione, che costituisce «diritto sociale» e «rientra fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico voluto dalla Costituzione»

Esso, benché non espressamente menzionato, deve ritenersi incluso nel catalogo dei diritti inviolabili e il suo oggetto – l’abitazione – deve considerarsi «bene di primaria importanza».

Tuttavia, la Corte ha ritenuto che la sospensione delle procedure esecutive possa essere contemplata dal legislatore solo a fronte di circostanze eccezionali e per un periodo di tempo limitato, e non già con una serie di proroghe, che superino un ragionevole limite di tollerabilità.

Tale misura va contro i debitori esecutati, spesso piccoli proprietari che non sono più nelle condizioni di pagare la rata del mutuo ed a favore del creditore, rappresentato dalla Banca.

  1. Dal blocco delle esecuzioni al blocco degli sfratti: tutto incostituzionale ?

La dichiarazione di incostituzionalità della norma sulla sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore dovrebbe indurre il Governo e la maggioranza ad aprire gli occhi sull’iniquità del blocco degli sfratti, in atto dal 17 marzo 2020 ed ulteriormente prorogato, per scaglioni di anzianità della convalida, al 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre 2021.

Del resto, diversi giudici hanno rimesso alla Consulta la questione di legittimità delle disposizioni sulla reiterata sospensione delle esecuzioni di rilascio degli immobili in caso di morosità nelle locazioni.

Sembra evidente, infatti, il contrasto con il comma 2 dell’articolo 3 della Costituzione in quanto il blocco degli sfratti non prende in considerazione, come invece era successo per provvedimenti analoghi del passato (si pensi alla sospensione degli sfratti prevista dal D.L. 450/2001), le condizioni economiche delle parti e la meritevolezza degli interessi contrapposti.

Si tutela esclusivamente e in modo automatico il conduttore, senza valutare e senza lasciare al giudice alcun margine di apprezzare, nel caso concreto, le condizioni economiche in cui versa il locatore, anch’egli colpito dall’emergenza legata alla pandemia e pertanto posto, eventualmente, anche in stato di indigenza dall’impossibilità di percepire i canoni per oltre un anno.

Per il Tribunale di Savona, il blocco degli sfratti fa «gravare su una parte dei cittadini, indebitamente e indistintamente ritenuti capaci di sopportarne le conseguenze, una misura di carattere sostanzialmente assistenziale, che avrebbe dovuto essere posta a carico della fiscalità generale».

Non sembra giustificabile, perché contraria all’articolo 3 della Costituzione, la sospensione indiscriminata della liberazione degli immobili, anche per quelli oggetto di sfratto convalidato prima della pandemia e per cui l’inadempimento del conduttore non ha relazione causale con l’emergenza.

In precedenza, era stato il Tribunale di Trieste a censurare la normativa sul blocco sfratti “sia nella parte in cui sospende i provvedimenti di rilascio anche per situazioni estranee all’emergenza sanitaria quali le situazioni di morosità relative al mancato pagamento del canone alle scadenze e che si siano verificate anteriormente al manifestarsi della pandemia, sia nella parte in cui, prevedendo ipso iure la sospensione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, impedisce al Giudice dell’Esecuzione di delibare e valutare, mettendole a raffronto comparato, le distinte esigenze del proprietario rispetto a quelle dell’occupante ai fini del decidere se disporre la sospensione”.

Anche in questo caso, il principio del bilanciamento degli interessi dovrebbe portare ad affermare la tutela del diritto di proprietà e dell’abitazione come diritto inviolabile da tutelare, con particolare riferimento al diritto del piccolo proprietario rispetto al diritto dell’inquilino moroso seriale o, comunque, moroso prima ed a prescindere dalla crisi determinata dal Covid-19.

È giunto il momento di tutelare anche i diritti dei proprietari immobiliari.

Avv. Maria Capozza

Confabitare Roma

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