Le Entrate chiariscono che lo scopo dell’agevolazione è il sostegno ai locatari, quindi viene riconosciuta solo se il pagamento è regolare
di Saverio Fossati
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Le Entrate, nella circolare 8/E del 3 aprile, rispondono a un altro interrogativo molto presente sul web in questi giorni, in relazione al credito d’imposta pari al 60% del canone di locazione di cui beneficiano gli inquilini esercenti attività commerciali (negozi e botteghe), a partire dal 25 marzo 2020 esclusivamente in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24. Molti proprietari, però, lamentano il mancato pagamento dei canoni nonostante l’agevolazione per i loro locatari.
Letteralmente, dice l’Agenzia, il bonus sembrerebbe spettare in relazione al canone pattuito senza necessità di verifica dell’eventuale pagamento del medesimo; peraltro, la relazione tecnica ha effettuato la stima sulla base dei contratti registrati che riportano il canone pattuito.
La risposta
Le Entrate rispondono che la disposizione ha la finalità di ristorare il soggetto dal costo sostenuto per il canone, «sicché in coerenza con tale finalità il predetto credito maturerà a seguito dell’avvenuto pagamento del canone medesimo». Come dimostrarlo, viene lasciato nel vago ma certamente, in caso di controlli, il locatario dovrà esibire la ricevuta del pagamento del canone.
Le attività escluse
Le Entrate hanno anche risposto nella stessa circolare sulla possibilità di usufruire del credito d’imposta anche per i contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale D8 («Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni»).
L’articolo 65 del decreto, dicono le Entrate, espressamente specifica che gli immobili oggetto di locazione (per cui è possibile fruire del credito d’imposta) devono essere classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe): «Restano, quindi, esclusi dal credito d’imposta previsto dal Decreto i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8».
PER APPROFONDIRE
Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore