venerdì, 27 Dicembre 2024
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Cedolare Secca con conduttore Società, Ente, Ambasciata: è finita l’era dell’incertezza.

Il "braccio di ferro" che dura da 13 anni si avvia verso la fine.

La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con Sentenza n. 12395 depositata il 7 maggio 2024, ha finalmente posto la parola fine (ci auguriamo) ad una querelle che dura da 13 anni e che ha sbilanciato in modo importante i diritti dei proprietari immobiliari.

La Suprema Corte, infatti, in accoglimento del Ricorso di un imprenditore, ha stabilito che l’esclusione dal regime agevolato della cedolare secca previsto dall’art. 3, comma 6, D. Lgs. n. 23/2011, si riferisce esclusivamente alle locazioni di unità immobiliari ad uso abitativo poste in essere dal locatore nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, restando irrilevante la qualità del conduttore e la riconducibilità della locazione all’attività imprenditoriale/professionale di quest’ultimo.

In parole più semplici, l’opzione per la cedolare secca è ammessa anche qualora il conduttore abbia stipulato il contratto di locazione nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, in particolare per destinare l’unità ad abitazione per uno o più dipendenti.

Ovviamente deve sussistere il requisito in capo al locatore (ovvero, il locatore deve essere una Persona Fisica che loca non nell’esercizio di impresa, arte o professione).

Malgrado questo orientamento fosse ormai consolidato nella maggior parte delle Corti di Giustizia Tributaria, l’Agenzia delle Entrate ha continuato a bloccare le opzioni per la Cedolare in fase di registrazione dei Contratti ove il conduttore fosse dotato di un Codice Fiscale numerico di 11 caratteri. E ciò anche nei casi in cui il conduttore non ha diritto di dedurre il costo dei canoni dalla propria IRES (ad esempio le Ambasciate).

Chiediamo, pertanto, a SOGEI di effettuare tempestivamente i relativi adeguamenti al sistema RLI in ossequio a questa prima Sentenza di legittimità sul caso, senza dover attendere una “Sezioni Unite”, che speriamo non sia necessaria.

Confabitare è a disposizione degli associati soggetti ad IRPEF per:

  • esaminare e superare i contenziosi pendenti;
  • effettuare le simulazioni sulla convenienza o meno dell’opzione (in presenza di cospicui oneri deducibili e detraibili);
  • impostare le future registrazioni dei Contratti di Locazione Abitativa con conduttore persona non fisica, in regime di Cedolare;
  • gestire nel modo corretto le opzioni per la Cedolare per le future annualità contrattuali di Contratti finora in tassazione ordinaria.

 Dott. Eugenio Romey

Centro Studi Fiscale Confabitare

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