venerdì, 27 Dicembre 2024
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Tolleranze costruttive: cosa è cambiato dopo il Decreto Semplificazioni

Tolleranze costruttive

Con il Decreto Semplificazioni – Decreto legge 76/2020, come convertito dalla legge 120/2020 – è stato introdotto l’articolo 34 bis del DPR 380/2001 che regolamenta in merito alle tolleranze costruttive.

Sul tema, ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili – ha pubblicato un documento che esegue un focus sulle “Condizioni di applicabilità e rapporto fra normativa
statale e regionale” e fornisce alcuni chiarimenti attraverso esempi pratici sulla tolleranza del 2% e sulle tolleranze esecutive.

Vediamo di seguito, nel dettaglio, cosa cambia dopo il Decreto Semplificazioni in materia di tolleranze costruttive. Per conoscere, invece, tutte le novità in edilizia introdotte in con il Decreto Semplificazione, leggi l’articolo > Decreto Semplificazioni: sintesi delle novità in edilizia <

Le tolleranze costruttive dopo il Decreto Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni:

  • riproduce con alcune modifiche la norma prima contenuta nel comma 2 ter dell’art.
    34 (ora abrogata), secondo cui il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della
    cubatura, della superficie coperta non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il
    limite del 2% delle misure previste nel titolo abilitativo, aggiungendo a queste fattispecie
    anche “ogni altro parametro delle singole unità immobiliari” (comma 1);
  • introduce una seconda fattispecie di tolleranza che non deve comportare alcuna “violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudicare l’agibilità dell’immobile” (es. “irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne). Tale ipotesi di tolleranza non è ammissibile per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 2).

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Come specificato al comma 3 dell’articolo 34bis del DPR 380/01, le tolleranze di questo tipo non costituendo violazioni edilizie devono essere dichiarate ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili:

  • in caso di nuovo intervento edilizio nella relativa modulistica;
  • in sede di dichiarazione e dimostrazione delle legittimità degli immobili oggetto di
    atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali, ovvero di scioglimento della
    comunione dei beni.

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La tolleranza del 2%

La tolleranza del 2% prevista nell’articolo 34 bis, comma 1, del DPR 380/2001 riproduce, con alcune modifiche, la disposizione dell’articolo 34, comma 2 ter del DPR 380/2001 (introdotta con il DL 70/2011) ora abrogata.

Risultano irrilevanti ai fini edilizi, quei casi in cui, si presenti un discostamento contenuto nella soglia del 2% tra le misure previste nel titolo edilizio e quanto successivamente realizzato. Una tolleranza che riguarda i parametri localizzativi e dimensionali che discendono dall’applicazione di specifiche normative.

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Va però precisato che la norma ora fa riferimento non solo al mancato rispetto di dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta ma di “ogni altro parametro”, ovvero tutti quei parametri urbanistici ed edilizi previsti, ad esempio a livello locale (NTA dei piani, regolamento edilizio), attinenti la fase di costruzione.

Alcuni di questi parametri sono stati oggetto di uniformazione a seguito dell’Intesa Stato Regioni ed enti locali del 20 ottobre 2016 attraverso la predisposizione del Regolamento edilizio tipo e per i quali, nel documento ANCE, si rimanda alle ulteriori specificazioni previste a livello regionale.

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Le tolleranze esecutive

Costituiscono tolleranze esecutive, le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. Ciò accade nei casi fuori dal comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Si tratta di difformità che non violando alcuna previsione urbanistica ed
edilizia, non sono perseguibili, neanche in via amministrativa, in quanto interessano elementi della costruzione che già in sede di progettazione potrebbero essere rappresentati con diverse caratteristiche.

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Viene però precisato nel documento ANCE, che si deve trattare di irregolarità che non abbiano comportato la violazione di norme tecniche che possono incidere sull’agibilità e non devono riguardare immobili soggetti a tutela ai sensi del D.lgs. 42/2004, ovvero:

  • le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di “minima entità”;
  • la diversa collocazione di impianti;
  • la diversa collocazione di opere interne.

> Scarica il documento ANCE con esempi pratici di applicabilità tolleranze costruttive<

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Articolo pubblicato da ediltecnico.it

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