Sismabonus 110% acquisto, è valido anche per quegli immobili appartenenti alle categorie catastali che non ne avrebbero diritto. A dirlo è l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta 318/2021, tuttavia è bene frenare gli entusiasmi perché va chiarito che è possibile usufruire dell’agevolazione ma solo a determinate condizioni.
Nel quesito oggetto di analisi, il contribuente (ovvero un’impresa di costruzione) ritiene che gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche con ampliamento, da parte delle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, possano essere eseguiti anche su immobili classificati in categoria catastale A/1, A/8 e A/9, a condizione che le unità immobiliari risultanti vengano classificate in categorie catastali differenti.
L’impresa, rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate, chiede se gli acquirenti degli immobili risultanti possano beneficiare del Superbonus o, in alternativa, del Sismabonus acquisto.
Vediamo nel dettaglio la risposta delle Entrate.
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Sismabonus 110% acquisto: le categorie catastali escluse
Ricordiamo che il Decreto Rilancio esclude alcune categorie catastali dall’agevolazione Superbonus.
Infatti il 110% spetta per interventi trainanti e trainati realizzati su immobili esistenti alla data di inizio lavori, eccetto per quelli appartenenti alla categoria catastale A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli non aperti al pubblico).
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Tornando al quesito delle Entrate, l’impresa di costruzione nel 2019 aveva acquistato due immobili, in zona a rischio sismico 3, che ha poi demolito, ricostruito con ampliamento volumetrico con riduzione di due classi rischio sismico.
Gli immobili originari appartenevano alla categoria catastale A/1 (abitazioni di tipo signorile) e, al termine dei lavori sarebbero stati presumibilmente classificati in categoria A/2 (abitazioni di tipo civile), o in ogni caso in una categoria diversa da A/1, A/8 e A/9, categorie escluse dal Superbonus.
Cosa accade in questi casi?
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Sismabonus 110% acquisto: la risposta delle Entrate
In questi casi, per l’Agenzia delle Entrate se gli immobili al termine dei lavori sono classificati in una categoria catastale diversa da quelle escluse dal Decreto Rilancio, gli acquirenti possono usufruire dell’agevolazione.
Si tratta di una situazione specifica perché, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, di norma gli acquirenti delle unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A/1 non possono beneficiare del Superbonus.
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Nella risposta n. 318/2021 si legge anche, che in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata alla condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.
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L’Agenzia precisa, inoltre, che dal 1° luglio 2020 il Sismabonus non è più fruibile in quanto integrato nel Superbonus, che ha elevato al 110% la percentuale di detrazione che è unica e non parametrata al miglioramento sismico ottenuto, pertanto non sussiste la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare.
Se l’immobile a fine lavori acquisisce una categoria catastale esclusa dal superbonus? In questo caso si perde la possibilità di usufruire dell’agevolazione, perché è valida la situazione risultante alla fine dei lavori.
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Articolo pubblicato da ediltecnico.it