Quando si parla di edilizia libera (d.P.R. n.380/2001, art. 6 comma 1, lett. a; art.3, comma 1, lett. a) si tratta di tutti quegli interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche e delle normative di settore che incidono sull’attività edilizia (norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie, di sicurezza, relative all’efficientamento energetico, riguardo il codice dei beni culturali e del paesaggio Dlgs 42/2004). Le opere che per lo più sono all’interno dell’edilizia libera sono relative al rinnovamento, la riparazione o la sostituzione o di rifiniture di elementi architettonici. Ma non sempre è chiaro se un intervento possa essere realizzato senza bisogno di un titolo edilizio. Infatti, se viene collocato un bagno temporaneo in un terreno è considerato edilizia libera? Allo stesso modo, la realizzazione di un muretto di sicurezza in un condominio è possibile senza permesso? Vediamo nel dettaglio.
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Toilette temporanea: non c’è bisogno di permesso
(In diretta con l’esperto del Sole 24 ore 10/ 05/ 2021)
“Sono proprietario di un terreno edificabile di circa 500 metri quadrati, sul quale non esiste alcun tipo di costruzione. Vorrei sapere se per installarvi una piccola toilette è necessario il permesso di costruire. Inoltre è possibile allacciarsi alla fognatura e all’acqua pubblica, pagando i relativi oneri di urbanizzazione?”
L’intervento edilizio descritto nel quesito potrebbe rientrare fra quelli di edilizia libera, a norma dell’articolo 6, comma 1, lettera e-bis, del Dpr 380/2001, solo ove avesse le caratteristiche della temporaneità e, quindi, se fosse destinato a essere rimosso entro il termine massimo di 180 giorni (si veda anche il decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018). Altrimenti sarà necessario chiedere il permesso del costruire, richiedendo anche l’autorizzazione al collegamento alla fognatura pubblica in conformità alle indicazioni del regolamento edilizio comunale.
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Muretto condominiale: necessaria la Scia
(In diretta con l’esperto del Sole 24 ore 10/ 05/ 2021)
“Abito in un condominio composto da 18 unità abitative, nove al piano terra e nove al primo piano. Un condomino è stato autorizzato, all’unanimità dei presenti all’assemblea, a costruire un muretto alto circa un metro per tre metri lineari della parte laterale del porticato confinante con un passaggio condominiale. Tra questo lato del porticato e il passaggio condominiale c’è un dislivello di circa mezzo metro: pertanto questo muretto servirebbe soprattutto per la sicurezza di chi sta nel porticato. Vorrei sapere se occorre chiedere un permesso comunale oppure se è sufficiente l’autorizzazione condominiale”.
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L’opera indicata nel quesito, ancorché avente la finalità di assicurare la sicurezza del porticato confinante, non rientra in quelle denominate di edilizia libera, di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 2 marzo 2018. Ne consegue che sarà necessario chiedere il titolo autorizzativo al Comune (nel caso di specie sembrerebbe sufficiente la Scia, segnalazione certificata di inizio attività), visto anche quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, in linea generale, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della Dia (dichiarazione di inizio attività) o, attualmente, della Scia ove queste opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, occorrendo-invece-il permesso di costruire nel caso in cui questi interventi superino tale soglia (Consiglio di Stato 10/2016 e, nello stesso senso, Tar Campania-Salerno 543/2020).
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Articolo pubblicato da ediltecnico.it