sabato, 21 Dicembre 2024
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Cambio delle finestre in casa, quando si può sfruttare il superbonus al 110%

il quesito

Se si esegue uno degli interventi agevolati (isolamento termico o cambio della caldaia) si può avere il maxi-sconto anche per sostituire gli infissi

di Marco Zandonà

Edilizia, in arrivo il superbonus del 110% per lavori in casa

Se si esegue uno degli interventi agevolati (isolamento termico o cambio della caldaia) si può avere il maxi-sconto anche per sostituire gli infissi


2′ di lettura

Il quesito. A proposito del superbonus del 110%, nel decreto Rilancio (Dl 34/2020), all’articolo 128, comma 10, si fa riferimento a interventi sulle singole unità abitative. Si può dedurre che, per esempio, la sostituzione di finestre, fatta contestualmente a interventi condominiali di efficientamento energetico e conformi al primo comma dello stesso articolo (cioè quelli che beneficiano della detrazione del 110%), possa dare diritto allo stesso beneficio se realizzata dal singolo condomino sulla singola unità (in concomitanza, appunto, con l’intervento maggiore)?
A.V. – Milano

La risposta. La risposta è affermativa. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, la detrazione potenziata al 110% spetta per i seguenti interventi:
– isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con una incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo (in questo caso, la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa non superiore a 60mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
– interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento a condensazione o a pompa di calore (in queso caso, la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio);
– sugli edifici unifamiliari, solo se destinati ad “abitazione principale”, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore (la detrazione è calcolata su un tetto massimo di spesa fino a 30mila euro).

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In presenza di uno di questi tre interventi, che sono appunto definiti “trainanti”, la detrazione del 110% o lo sconto in fattura, oppure – ancora – la cessione del credito d’imposta in sostituzione della detrazione, si applicano anche per gli ulteriori interventi di risparmio energetico: per esempio, l’acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari (ex articoli 119 e 121 del Dl 34/2020).

Il quesito è tratto dall’inserto L’Esperto risponde, in edicola con Il Sole 24 Ore di lunedì 22 giugno 2020 con uno speciale dedicato ai quesiti sulle misure fiscali legate all’emergenza Covid-19.

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Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore

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