Lo ha affermato la Cassazione respingendo il ricorso di una condomina che riteneva di non essere tenuta al pagamento
di Annarita D’Ambrosio
Lo ha affermato la Cassazione respingendo il ricorso di una condomina che riteneva di non essere tenuta al pagamento
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Il condomino ritardatario nei pagamenti dei lavori, a cui ritiene di non dover partecipare pro quota, non può poi chiedere risarcimento al condominioper la perdita della detrazione fiscale. È uno dei principi chiariti dalla sentenza della Cassazione numero 10845 depositata l’8 giugno 2020.
I fatti
Alla suprema Corte si era rivolta una condomina contestando i lavori deliberati in assenza di nomina di un amministratore di condominio e relativi alla facciata dell’edificio. La condomina si opponeva all’ingiunzione di pagamento relativa alle spese deliberate in una assemblea priva di amministratore e dunque – a suo avviso – assunte solo da alcuni condomini. Chiedeva altresì risarcimento per la perdita delle destrazioni fiscali.
I motivi del ricorso alla Suprema Corte
Alla Corte la ricorrente si era rivolta dopo la condanna in Corte d’appello richiamando tre motivi: la violazione degli articoli 116 e 81 Codice di procedura civile, nonchè degli articoli 1130,1131 e 1135 Codice civile perchè le fatture prodotte in giudizio dal condominio erano prove contrarie alla imputabilità della spesa al condominio stesso, e la Corte d’appello non lo aveva evidenziato. Le fatture erano intestate al condominio anche se il pagamento risultava provenire solo da alcuni condominie non dall’amministratore (che non era stato all’epoca ancora neppure nominato).
Per la ricorrente il secondo motivo si ravvisava nel fatto che la delibera di cui si sottolineava la nullità riguardava lavori solo su balconi di proprietà esclusivae non su beni comuni. Il terzo motivo era invece relativo alla decadenza del beneficio delle agevolazioni fiscali che la Corte d’appello, a suo avviso, non aveva tenuto in debito conto.
La decisione
La Corte ha respinto tutte e tre le motivazioni della ricorrente, precisando che: «l’assemblea, innanzitutto, ai sensi dell’articolo 1135 Codice civile, nell’esercizio dei poteri di gestione del condominio, ha sempre il potere di ratificare la spesa effettuata dall’amministratore, ovvero, in caso di mancata nomina dello stesso (come in questo caso) direttamente da parte di alcuni condomini in ordine a lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni, anche se non indifferibili ed urgenti».
Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore