3.Tipo di edificio e possessore. L’ecobonus e il bonus facciate premiano anche interventi su immobili non abitativi (ad esempio, uffici e capannoni) e sono sconti Ires, oltre che Irpef, fruibili da società di capitali ed enti non commerciali. Il nuovo superbonus, potenziando di fatto l’ecobonus, dovrebbe seguire la stessa falsariga.
La classica detrazione sul recupero edilizio (50% su una spesa fino a 96mila euro), così come il bonus giardini e il bonus mobili, sono invece detrazioni Irpef limitate – in linea di principio – alle abitazioni e loro pertinenze.
4. Sconto e cessione del bonus. Il superbonus dovrebbe prevedere la possibilità di cedere il credito d’imposta o di farselo trasformare in uno sconto in fattura, anche se questo è uno dei punti più controversi e ancora soggetti a possibili variazioni. Il bonus facciate al 90% non è invece cedibile e non dà sconti. Mentre sismabonus ed ecobonus sono cedibili (quest’ultimo anche per lavori su singole unità).
La cessione – di per sé interessante – diventa praticamente indispensabile in caso di contribuenti incapienti per basso reddito (ad esempio, pensionati al minimo) o nel regime forfettario o con redditi di locazione soggetti a cedolare secca.
5. Come affrontare l’incertezza. In attesa di conoscere i dettagli e individuare la soluzione più adatta, ricordiamo che si possono eseguire pagamenti agevolati (ad esempio, a un professionista) anche prima dell’avvio del cantiere, ma che – per i privati – il momento di pagamento decide la detrazione e che – in condominio – vale il momento in cui paga l’amministratore (non i singoli condòmini).
Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore