Chiesto un emendamento all’articolo 103 del decreto legge del 17 marzo scorso Cura Italia
di Enrico Bronzo
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Una proroga delle scadenze che riguardano i procedimenti amministrativi urbanistici, da disporre attraverso un emendamento all’articolo 103 del decreto legge del 17 marzo scorso (il cosiddetto “Cura Italia”).
La richiesta è dell’Istituto nazionale di urbanistica. Nel documento che accompagna la proposta si legge: “I procedimenti amministrativi urbanistici richiedono forme diverse di consultazioni e di partecipazione dei cittadini che non si sono potute tenere in ragione dei divieti di assembramenti o riunioni in luogo ed edifici pubblici. Forme alternative di consultazione non sono previste e possono inficiare per illegittimità la procedura di approvazione. In ogni caso spesso mancano le attrezzature e le conoscenze per adottare mezzi alternativi per il governo democratico del territorio. Inevitabilmente si accumulano ritardi che possono procurare effetti negativi e ulteriori appesantimenti del lavoro amministrativo”.
Tra questi vi possono essere la decadenza e l’annullamento dei provvedimenti, o la perdita di finanziamenti.
Nel dettaglio, l’emendamento proposto da Inu disporrebbe che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, nonché relativi alle fasi di adozione e/o approvazione degli strumenti urbanistici generali o attuativi, nonché loro varianti o altri atti strettamente connessi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella della fine dell’emergenza o comunque stabilita con Dpcm o altro atto del Governo.
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.
Articolo pubblicato da Il Sole 24 Ore