La Corte di Cassazione con Sentenza 31 ottobre 2019, n. 28061, ha chiarito che perde le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa il contribuente che non trasferisce la propria residenza nel comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto.
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate per il recupero delle maggiori imposte a seguito dell’acquisto agevolato di un immobile da adibire a prima casa da parte di un contribuente che non vi aveva trasferito la residenza entro i 18 mesi.
Il contribuente ha sostenuto che il tardivo trasferimento era legato a ritardi burocratici e nei lavori di ristrutturazione, ed al fatto che l’immobile non era abitabile.
La Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 1 – Nota 2-bis parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986, il riconoscimento delle agevolazioni è subordinato al fatto che l’immobile si trovi nel Comune di residenza del soggetto o che quest’ultimo trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione entro il termine di 18 mesi dall’acquisto, e non necessariamente nell’immobile stesso.
La Suprema Corte ritiene irrilevante il fatto che l’immobile sia inabitabile e riconosce sufficiente il requisito di residenza all’interno dello stesso Comune per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.